Art. 1.
(Amnistia).

      1. È concessa amnistia:

          a) per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

          b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

          c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), primo comma, e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              2) 372 (falsa testimonianza), quando la testimonianza verte su un reato per il quale è concessa amnistia;

              3) 588 (rissa), secondo comma, sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              4) 614 (violazione di domicilio), quarto comma, limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;

              5) 624 (furto), aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 625, qualora ricorra una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numeri 4) e 6), del codice penale;

 

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              6) 640 (truffa), secondo comma, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale;

              7) 648 (ricettazione), limitatamente alle ipotesi di cui al secondo comma;

          d) per il delitto di truffa militare aggravata, previsto dall'articolo 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale;

          e) per i reati di cui agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, quando ricorrano in concomitanza le attenuanti di cui agli articoli 5 e 7 della stessa legge n. 895 del 1967, e successive modificazioni;

          f) per il reato di detenzione di armi o canne clandestine di cui al terzo comma dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;

          g) per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e successive modificazioni, commesso a causa o in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1) del predetto articolo, nonché da quelle di cui all'articolo 112, primo comma, numero 2), del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

          h) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge

 

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27 maggio 1935, n. 835, come da ultimo sostituito dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;

          i) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di tali prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;

          l) per i reati di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, commessi fino a tutto il giorno 16 giugno 2002 in relazione ad attività commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

          m) per i reati previsti dall'articolo 73, commi 4 e 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sempre che non ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 80 dello stesso testo unico;

          n) per i reati di cui al capo I del titolo XI del libro V del codice civile.

      2. Non si applica il quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.